DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181

Disposizioni  per  agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed offerta di
lavoro,  in  attuazione  dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45,  comma  1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare
il  riordino  del  sistema  degli  incentivi  all'occupazione e degli
ammortizzatori  sociali,  prescrive  di  procedere alla revisione dei
criteri  per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza
dei  soggetti  alle  diverse  categorie,  allo scopo di renderli piu'
adeguati  alla  valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione
di disagio;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n. 469, ed in
particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio
di  un  ruolo  generale  di  indirizzo, promozione e coordinamento in
materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
  Visto  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 aprile 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica;
Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
  1.  Le  disposizioni  contenute  nel presente decreto individuano i
soggetti   potenziali   destinatari   delle   misure   di  promozione
all'inserimento  nel  mercato  del  lavoro  di  cui  all'articolo 3 e
definiscono  a  tal  fine  le  condizioni di disoccupazione, dettando
criteri  di  indirizzo  in  materia  anche per adeguare il sistema di
incontro  tra  domanda  e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari
intesi   a   promuovere  strategie  preventive  della  disoccupazione
giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
  2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a)  "adolescenti",  i  minori  di  eta'  compresa  fra quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
    b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a  venticinque  anni  compiuti,  ovvero  la  diversa  superiore  eta'
eventualmente  definita  con  decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
    c)  "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di nuova occupazione da piu' di dodici mesi;
    d)   "inoccupati   di  lunga  durata",  coloro  che,  senza  aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da piu' di dodici mesi;
    e)   "donne   in  reinserimento  lavorativo",  quelle  che,  gia'
precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
    f)  "stato  di  disoccupazione",  la condizione del disoccupato o
dell'inoccupato  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento
di un'attivita' lavorativa;
    g)   "servizi   competenti",   i  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
  3.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente     decreto,    sentite    le    organizzazioni    sindacali
comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  sono
individuati,  in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c), d)
ed  e)  del  comma  2,  limiti  massimi  temporali di espletamento di
eventuale attivita' lavorativa compatibili con le condizioni definite
dalle  predette  lettere e possono altresi', al medesimo fine, essere
individuati limiti reddituali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                Nota al titolo:
              - Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144,  vedasi  nelle note alle
          premesse.
                              Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - L'art.  45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali), e' il seguente:
              "Art.  45  (Riforma  degli  incentivi all'occupazione e
          degli  ammortizzatori  sociali, nonche' norme in materia di
          lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
          sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
          l'inserimento   al   lavoro  ovvero  la  ricollocazione  di
          soggetti  rimasti  privi  di  occupazione,  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          dei  datori  di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
          2000,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  contenenti norme
          intese   a   ridefinire,   nel   rispetto  degli  indirizzi
          dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  il sistema degli
          incentivi  all'occupazione  ivi  compresi  quelli  relativi
          all'autoimprenditorialita'     e    all'autoimpiego,    con
          particolare    riguardo    all'esigenza    di   migliorarne
          l'efficacia   nelle   aree   del   Mezzogiorno,   e   degli
          ammortizzatori  sociali  con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) razionalizzazione  delle tipologie e delle diverse
          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione
          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
          particolare riguardo:
                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari
          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo
          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di disagio.
              - Il  comma  1  dell'art.  1 del decreto legislativo 23
          dicembre  1997,  n.  469  (Conferimento alle regioni e agli
          enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
          lavoro,  a  norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' il seguente:
              "1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'art. 1
          della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, come modificata dalla
          legge  15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni
          e  agli  enti  locali  delle funzioni e compiti relativi al
          collocamento   e   alle   politiche   attive   del  lavoro,
          nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e
          coordinamento dello Stato".
              - Il   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
          Nota all'art. 1:
              - L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469, e' il seguente:
              "Art.  4  (Criteri  per  l'organizzazione  del  sistema
          regionale    per    l'impiego).   -   1.   L'organizzazione
          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono
          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione
          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  ai  sensi  dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
          h),  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, attribuzione alle
          province  delle  funzioni  e dei compiti di cui all'art. 2,
          comma  1,  ai fini della realizzazione dell'integrazione di
          cui al comma 1;
                b)   costituzione   di   una   commissione  regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
                c)   costituzione   di   un  organismo  istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
          monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
          apposita   struttura   regionale   dotata  di  personalita'
          giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
          compito  di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
          di  cui  al  comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
          alle   lettere  a)  e  b).  Tale  struttura  garantisce  il
          collegamento  con  il sistema informativo del lavoro di cui
          all'art. 11;
                e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
          servizi  connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          "Centri per l'impiego ;
                f) distribuzione    territoriale   dei   centri   per
          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio-geografiche;
                g) possibilita'  di  attribuzione alle province della
          gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
          per  l'impiego,  connessi alle funzioni e compiti conferiti
          alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                h) possibilita'  di  attribuzione  all'ente di cui al
          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta.
              2.   Le  province  individuano  adeguati  strumenti  di
          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la
          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli
          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle
          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
          comma  1,  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
          anche    ai    Centri   per   l'impiego   istituiti   dalle
          amministrazioni provinciali.
              3.  I  servizi  per  l'impiego di cui al comma 1 devono
          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
                               Art. 2.
                       Stato di disoccupazione
  1.  La  condizione  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, lettera f),
dev'essere  comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni, che attesti
l'eventuale  attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta,  nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
  2.   In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto  gli
interessati  all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1,
comma  2,  lettera  f),  sono tenuti a presentarsi presso il servizio
competente  per  territorio  entro  centottanta  giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al
comma 1.
  3.  A  far  data  dalla  prima  presentazione  presso  il  servizio
competente  decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini
dell'assolvimento   dei  successivi  obblighi  di  presentazione  dal
servizio  medesimo  eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento
della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
  4.   I   servizi  competenti  sono  comunque  tenuti  a  verificare
l'effettiva   persistenza   della   condizione   di   disoccupazione,
provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di
lunga  durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di
attivita' diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi'
tenuti    a    verificare    la   veridicita'   della   dichiarazione
dell'interessato  circa  l'effettivo  svolgimento  dell'attivita'  in
questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente
comma  i  servizi  competenti  dispongono  indagini  a campione sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo
1,  comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del
personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione
del lavoro.
  5.   Nei   rapporti   con  la  pubblica  amministrazione  e  con  i
concessionari   e   i  gestori  di  pubblici  servizi,  lo  stato  di
disoccupazione  e'  comprovato  con  dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza,  sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonche' in
quelli  di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
  6.  La  durata  dello  stato  di  disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all'interno di un
unico  mese,  non  si  computano, mentre i periodi superiori a giorni
quindici si computano come un mese intero.
  7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione
fino  all'emanazione,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sentita  la  Conferenza unificata, di norme che
prevedono  modalita'  e  termini  diversi  degli adempimenti previsti
dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le
procedure  per  il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel
regolamento  di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo   1997,   n.   59,   allegato   1,  n.  112-bis,  e  successive
modificazioni.
          Note all'art. 2:
              - La   legge   4  gennaio  1968,  n.  15  (Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
          e  3  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, in materia di
          semplificazione  delle  certificazioni  amministrative), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 novembre 1998, n.
          275.
              - L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
          il seguente:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni   tra  le  amministrazioni  interessate.  Decorsi,
          trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          princi'pi:
                a) semplificazione  dei procedimenti amministrativi e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni  analoghe a quelle di cui all'art. 51 comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g)   individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita' degli atti amministrativi ai
          princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
          regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme stesse e dell'azione amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono     princi'pi    generali    dell'ordinamento
          giuridico.   Tali  disposizioni  operano  direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse non avranno
          legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
          fondamentali contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              - Il  n.  112-bis  dell'allegato  1  all'art.  20 sopra
          riportato, e' il seguente:
              "112-bis.  Procedimento  per  il collocamento ordinario
          dei lavoratori:
                legge 29 aprile 1949, n. 264;
                legge 28 febbraio 1987, n. 56;
                legge 23 luglio 1991, n. 223;
                decreto-legge  1o  ottobre  1996, n. 510, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
                legge 24 giugno 1997, n. 196.
                               Art. 3.
Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione
                della disoccupazione di lunga durata
  1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale,
al  fine  di  favorire  l'incontro  fra domanda e offerta di lavoro e
contrastare  la  disoccupazione  e  l'inoccupazione  di lunga durata,
sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste
periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
    a)  colloquio  di  orientamento  entro sei mesi dall'inizio dello
stato  di disoccupazione, cosi' come accertato ai sensi dell'articolo
2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
    b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione e/o riqualificazione professionale:
      1)   nei  confronti  delle  donne  in  cerca  di  reinserimento
lavorativo,   non   oltre   sei   mesi  dall'inizio  dello  stato  di
disoccupazione;
      2)  nei  confronti  dei disoccupati e degli inoccupati di lunga
durata,   non   oltre   dodici   mesi   dall'inizio  dello  stato  di
disoccupazione,  o  in  caso di disoccupati che godano di trattamenti
previdenziali   previsti  dalla  legislazione  vigente  e  successive
modificazioni,  non  oltre  i  sei  mesi  dall'inizio  dello stato di
disoccupazione.
                               Art. 4.
                Perdita dello stato di disoccupazione
  1.  La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene
meno  in  caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli
obblighi   di   cui   all'articolo 2,  comma 3,  nonche'  di  mancata
presentazione  al  colloquio  di  orientamento di cui all'articolo 3.
Qualora  la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe
le  ipotesi,  dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, e' ammesso
un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni.  E'  fatta salva la
possibilita' di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione
dipenda  da  ragioni  di  salute certificate dalla struttura pubblica
competente. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
viene  altresi' meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato
motivo  valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
  2.   Comporta   la   perdita   dell'anzianita'   dello   stato   di
disoccupazione  il  rifiuto  di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato,  o  determinato  o di lavoro temporaneo ai sensi della
legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a  quattro  mesi,  formulata  dal  servizio competente ed ubicata nel
raggio  di  cinquanta  chilometri  dal  domicilio  del lavoratore; il
predetto  rifiuto  non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianita'
qualora  la  proposta  di  lavoro  non  sia  congrua, secondo criteri
determinati  dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui
all'articolo 4,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto legislativo 23
dicembre    1997,    n.    469,   alla   professionalita'   posseduta
dall'interessato.
  3.  L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di
lavoro  temporaneo  formulata  dal  servizio  competente comporta una
sospensione  dell'anzianita'  nello  stato  di  disoccupazione. Detta
anzianita'  riprende  a  decorrere  una volta cessato il contratto di
lavoro  a  termine  o  di  lavoro  temporaneo. Qualora il rapporto di
lavoro  sia  stato  di  durata  superiore a dodici mesi, l'anzianita'
nello   stato   di   disoccupazione   riprende  a  decorrere  con  un
abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
          Note all'art. 4:
              - La  legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
          promozione  dell'occupazione), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154.
              - Per  il  testo  dell'art. 4, comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo  n. 469/1997, si veda in nota all'art.
          1.
                               Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  In attesa della attuazione della delega di cui all'articolo 45,
comma  1,  della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma
degli   ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione
continuano  a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di
trattamenti  previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la
disciplina  dell'indennita' di mobilita', di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
  2.  In  sede  di  attuazione  della  delega  di cui al comma 1 sono
individuati  criteri  e  modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta
dai  servizi  competenti ai sensi del presente decreto e quella delle
strutture private autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 aprile 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
          Note all'art. 5:
              - Il  comma  1  dell'art.  45  della legge n. 144/1999,
          cosi' recita:
              "Art.  45  (Riforma  degli  incentivi all'occupazione e
          degli  ammortizzatori  sociali, nonche' norme in materia di
          lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
          sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
          l'inserimento   al   lavoro  ovvero  la  ricollocazione  di
          soggetti  rimasti  privi  di  occupazione,  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          dei  datori  di  lavoro e dei lavoratori entro il 30 aprile
          2000,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  contenenti norme
          intese   a   ridefinire,   nel   rispetto  degli  indirizzi
          dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
          legislativo  23  dicembre 1997,  n.  469,  il sistema degli
          incentivi  all'occupazione  ivi  compresi  quelli  relativi
          all'autoimprenditorialita'     e    all'autoimpiego,    con
          particolare    riguardo    all'esigenza    di   migliorarne
          l'efficacia   nelle   aree   del   Mezzogiorno,   e   degli
          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i seguenti princi'pi e
          criteri direttivi:
                a)  razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione
          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
          particolare riguardo:
                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari
          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo
          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di disagio;
                  3)  al  grado  dello svantaggio occupazionale nelle
          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
          di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
                  4)   al   grado   dello   svantaggio  occupazionale
          femminile nelle diverse aree del Paese;
                  5)  alla  finalita'  di favorire la stabilizzazione
          dei posti di lavoro;
                  6)  alla  maggiore  intensita'  della  misura degli
          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
          abbiano  rispettato  le  prescrizioni  sulla salute e sulla
          sicurezza  dei  lavoratori previste dal decreto legislativo
          19  settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni,
          nonche'  per  le imprese che applicano nuove tecnologie per
          il  risparmio  energetico  e  l'efficienza energetica e che
          prevedono  il  ciclo  integrato delle acque e dei rifiuti a
          valle degli impianti;
                b) revisione  e  razionalizzazione  dei  rapporti  di
          lavoro  con  contenuto  formativo  in  conformita'  con  le
          direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
          previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
          n.  196,  e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
          a);
                c) previsione   di   misure  per  favorire  forme  di
          apprendistato  di  impresa  e  il  subentro del tirocinante
          nell'attivita'   di  impresa  nonche'  estensione,  per  un
          triennio,  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 28
          marzo  1996,  n.  207, con conseguenti misure in materia di
          finanziamento;
                d) revisione  delle  misure di inserimento al lavoro,
          non  costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
          diretta  del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione dello
          strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,  il  sistema
          formativo  e  le  imprese,  secondo  modalita' coerenti con
          quanto  previsto  dagli  articoli  17  e  18 della legge 24
          giugno  1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i
          3  e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle
          caratteristiche  dell'attivita'  lavorativa e al territorio
          di  appartenenza,  e  la  eventuale  corresponsione  di  un
          sussidio,  variabile  fra  le  400.000  e  le  800.000 lire
          mensili;
                e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
          e  d)  del  presente  comma  debbano  tendere a valorizzare
          l'inserimento  o il reinserimento al lavoro delle donne, al
          fine  di superare il differenziale occupazionale tra uomini
          e donne;
                f)  rafforzamento  delle  misure  attive  di gestione
          degli  esuberi  strutturali,  tramite ricorso ad istituti e
          strumenti,  anche  collegati  ad  iniziative  di formazione
          professionale,  intesi  ad assicurare la continuita' ovvero
          nuove  occasioni  di  impiego,  con rafforzamento del ruolo
          attivo  dei  servizi  per  l'impiego  a livello locale, per
          rendere  piu'  rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
          nel  rispetto  delle  competenze di cui alla legge 15 marzo
          1997,  n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469;
                g)   razionalizzazione   nonche'   estensione   degli
          istituti  di  integrazione  salariale, a tutte le categorie
          escluse,  da  collegare  anche  ad iniziative di formazione
          professionale,  superando  la  fase  sperimentale  prevista
          dall'art.  2,  comma  28,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  anche  attraverso interventi di modifica degli stessi
          istituti  di  integrazione  salariale, con previsione della
          costituzione  di  fondi  categoriali o intercategoriali con
          apporti  finanziari  di carattere plurimo, tenendo altresi'
          conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
          collettiva;
                h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
          due  anni,  della  possibilita'  per  i coltivatori diretti
          iscritti   agli   elenchi  provinciali,  di  avvalersi,  in
          relazione  alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
          collaborazioni  occasionali  di  parenti ed affini entro il
          terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
          corso  dell'anno,  assicurando  il rispetto delle normative
          relative  alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
          la   copertura   da   rischi   da  responsabilita'  civile,
          infortunio  o  morte  e  il  versamento di un contributo di
          solidarieta'   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti;
                i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
          in  caso  di  disoccupazione, con un trattamento di base da
          rafforzare   ed   estendere  con  gradualita'  a  tutte  le
          categorie  di  lavoratori  scarsamente  protette o prive di
          copertura,  fissando  criteri rigorosi per l'individuazione
          dei  beneficiari  e  prevedendo  la  obbligatorieta', per i
          lavoratori   interessati,   di   partecipare   a  corsi  di
          orientamento   e   di   formazione,   anche   condizionando
          l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
                l)    previsione    di   norme,   anche   di   natura
          previdenziale,  che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti a
          tempo  parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
          contribuire  alla crescita dell'occupazione giovanile anche
          attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
                m)  semplificazione  e snellimento delle procedure di
          riconoscimento  e  di attribuzione degli incentivi, tenendo
          conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
          ogni caso criteri di automaticita', e degli ammmortizzatori
          sociali,   anche   tramite   l'utilizzo   di   disposizioni
          regolamentari  adottate  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
          della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
          speditezza all'azione amministrativa;
                n)  riunione,  entro ventiquattro mesi, in uno o piu'
          testi unici delle normative e delle disposizioni in materia
          di  incentivi  all'occupazione e di ammortizzatori sociali,
          al  fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle
          stesse;
                o) previsione    di   meccanismi   e   strumenti   di
          monitoraggio  e  di  valutazione  dei risultati conseguiti,
          anche  in  relazione all'impatto sui livelli di occupazione
          femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
          di  cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
          competenti   e   tenuto   conto  dei  criteri  che  saranno
          determinati  dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59;
                p) razionalizzazione  dei  criteri  di partecipazione
          delle    imprese   al   finanziamento   delle   spese   per
          ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
                q) previsione  che  tutte  le  istanze di utilizzo di
          istituti    di    integrazione   salariale   e   di   altri
          ammortizzatori   sociali  vengano  esaminate  nel  rispetto
          dell'ordine cronologico di presentazione;
                r) adeguamento  annuale,  a decorrere dal 1o gennaio,
          dell'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
          23  luglio  1991,  n.  223,  nella misura dell'80 per cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
          impiegati,  come  previsto  dal secondo comma dell'articolo
          unico  della  legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
          dal  comma  5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
          n.   299,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio 1994, n. 451;
                s) previsione,  per i soggetti impegnati in lavori di
          pubblica  utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
          dallo  Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
          attraverso  forme  di  riscatto  a carico dell'interessato,
          commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
          l'attuazione  dei  progetti,  relativamente  ai periodi non
          coperti da alcuna contribuzione.
              - L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia di mercato del lavoro), e' il seguente:
              "Art.  7  (Indennita'  di mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al  trentaseiesimo mese: ottanta
          per cento.
              2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.
              3.  L'indennita'  di mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal  1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
              4.  L'indennita'  di mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
              5.  I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, primo
          comma,  e'  elevato in misura pari al periodo trascorso tra
          la  data di entrata in vigore della presente legge e quella
          del  loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili  con  il  beneficio di cui all'art. 17, legge 27
          febbraio  1985, n. 49. Con decreto del Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministero
          del  tesoro,  sono determinate le modalita' e le condizioni
          per   la   corresponsione   anticipata  dell'indennita'  di
          mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui
          il  lavoratore,  nei  ventiquattro mesi successivi a quello
          della  corresponsione,  assuma  una occupazione alle altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
              6.  Nelle  aree  di  cui al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita'  entro  la  data  del  31 dicembre  1992  che, al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  continuativa  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane  mancati alla data di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
              7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6, ai lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
              8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce ogni altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui  e' riferito il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
              10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita' di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.   2   del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
              11.  I  datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale, versano, alla gestione di cui all'art. 37, legge
          9  marzo  1989,  n. 88, un contributo transitorio calcolato
          con   riferimento   alle   retribuzioni   assoggettate   al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino  al  periodo  di  paga in corso al
          31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento  del  contributo  di  cui  all'art. 22, legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
              12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
              13.   Per   i  giornalisti  l'indennita'  prevista  dal
          presente  articolo  e'  a carico dell'Istituto nazionale di
          previdenza   dei   giornalisti   italiani.  Le  somme  e  i
          contributi  di  cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
          dovuti  al  predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno inivate le
          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
          3.
              14.  E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
              15.  In  caso  di squilibrio finanziario delle gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.
              - L'art.  10 del decreto legislativo n. 469/1997, e' il
          seguente:
              "Art.  10  (Attivita'  di  mediazione).  -  1. Ai sensi
          dell'art.  3,  comma 1,  lettera  g),  della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  il presente articolo definisce le modalita'
          necessarie  per  l'autorizzazione  a  svolgere attivita' di
          mediazione  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  a  idonee
          strutture organizzative.
              2.  L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
          lavoro   puo'  essere  svolta,  previa  autorizzazione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
          o   gruppi  di  imprese,  anche  societa'  cooperative  con
          capitale  versato  non  inferiore  a  200  milioni  di lire
          nonche'   da   enti  non  commerciali  con  patrimonio  non
          inferiore a 200 milioni.
              3.  I  soggetti  di  cui al comma 2 debbono avere quale
          oggetto  sociale  esclusivo  l'attivita'  di mediazione tra
          domanda e offerta di lavoro.
              4.  L'autorizzazione  e'  rilasciata, entro e non oltre
          centocinquanta  giorni  dalla  richiesta, per un periodo di
          tre  anni  e  puo'  essere  successivamente  rinnovata  per
          periodi  di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda
          si intende respinta.
              5.  Le  domande  di  autorizzazione  e  di rinnovo sono
          presentate  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  che  le trasmette entro trenta giorni alle regioni
          territorialmente  competenti  per  acquisirne  un  motivato
          parere  entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
          Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale, ove ne ricorrano i presupposti,
          puo'  comunque  procedere al rilascio dell'autorizzazione o
          al suo rinnovo.
              6.  Ai  fini dell'autorizzazione i soggetti interessati
          si impegnano a:
                a) fornire    al    servizio    pubblico,    mediante
          collegamento  in  rete,  i  dati  relativi  alla  domanda e
          all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
                b) comunicare     all'autorita'     concedente    gli
          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
          la cessazione delle attivita';
                c) fornire    all'autorita'   concedente   tutte   le
          informazioni da questa richiesta.
              7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
                a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con
          competenze    professionali    idonee    allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  selezione  di  manodopera;  l'idoneita'
          delle  competenze professionali e' comprovata da esperienze
          lavorative   relative,   anche  in  via  alternativa,  alla
          gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione
          del personale almeno biennale;
                b) avere    amministratori,    direttori    generali,
          dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in
          possesso  di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata
          esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione
          del  personale  della  durata  di  almeno  tre  anni.  Tali
          soggetti  non  devono  aver  riportato  condanne, anche non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge  24 novembre 1981, n. 689, per delitti conto il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero
          non   devono   essere   stati  sottoposti  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
              8.  Ai  sensi  delle  disposizioni di cui alla legge 20
          maggio  1970, n. 300, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
          alla   legge   10   aprile   1991,  n.  125,  e  successive
          modificazioni    ed    integrazioni,    nello   svolgimento
          dell'attivita'   di  mediazione  e'  vietata  ogni  pratica
          discriminatoria   basata   sul   sesso,   sulle  condizioni
          familiari,  sulla  razza,  sulla cittadinanza, sull'origine
          territoriale,   sull'opinione   o   affiliazione  politica,
          religiosa o sindacale dei lavoratori.
              9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle
          informazioni  avviene  sulla  base dei principi della legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              10.  Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita'
          di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
              11.  Il  soggetto  che svolge l'attivita' di mediazione
          indica   gli   estremi  dell'autorizzazione  nella  propria
          corrispondenza  ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche
          a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
              12.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  il  Ministero del lavoro e
          della  previdenza sociale determina, con decreto, i criteri
          e le modalita':
                a) di contollo sul corretto esercizio dell'attivita';
                b) di  revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta
          delle   regioni,   in   caso   di  non  corretto  andamento
          dell'attivita'  svolta,  con  particolare  riferimento alle
          ipotesi  di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8
          e 10;
                c) di  effettuazione  delle  comunicazioni  di cui al
          comma 6;
                d) di  accesso  ai  dati complessivi sulle domande ed
          offerte di lavoro.
              13.   Nei   confronti  dei  soggetti  autorizzati  alla
          mediazione  di  manodopera  ai sensi del presente articolo,
          non  trovano  applicazione  le disposizioni contenute nella
          legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
              14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
          cui  al  presente articolo, la domanda di autorizzazione di
          cui  al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.